Ultima modifica: 4 Settembre 2017
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Valutazione alunni DSA, riforma: cosa cambia nel primo ciclo di istruzione. Collegio docenti deve disporre precisi criteri

Le modalità di valutazione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento sono stabilite nell’art.11 del D.Lgs. 62 del 2017 recante norme in materia di valutazione. Le nuove disposizioni sono chiaramente più corpose rispetto a quanto già fissato nel precedente DPR 122 del 2009.

Però, leggendo con attenzione l’articolo 11, non si può fare a meno di constatare che buona parte della norma in questione è stata desunta direttamente dal Decreto Ministeriale del 12 luglio 2011, n.5669, emanato ai sensi dell’art.7, comma 2, della Legge 170 del 2010 che ha riconosciuto i disturbi specifici di apprendimento e a cui sono allegate le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA. L’art.6 delle citato decreto ministeriale, dedicato alle forme di verifica e di valutazione, rimane un riferimento imprescindibile, le indicazioni del decreto si armonizzano infatti a quelle disposte nel decreto 62.

Ad un’ attenta disamina dell’articolo 11 del decreto 62 si rileva quanto segue:

per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della Legge 170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti, incluse l’ammissione e la partecipazione all’esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe” (comma 9 art.11).

La valutazione deve essere coerente con il piano didattico personalizzato che contiene le attività didattiche individualizzate e personalizzate, gli strumenti compensativi e le misure dispensative, le forme di verifica e valutazione personalizzate.

Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le scuole adottano modalità che consentano all’alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l’applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi” (comma 10 art.11).

Per ciascuna disciplina occorre stabilire gli strumenti compensativi e le misure dispensative che verranno adottate al fine di permettere all’alunno di dimostrare l’apprendimento conseguito. Nel decreto 5669, l’art.4 afferma che i percorsi didattici individualizzati e personalizzati articolano gli obiettivi (…) sulla base del livello e delle modalità di apprendimento dell’alunno, adottando proposte di insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e potenzino anche le funzioni non coinvolte nel disturbo. La giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che ciò che si adotta deve essere poi attivato concretamente nel rispetto del piano didattico personalizzato predisposto (cfr Sentenza Tar Lombardia n.2251 del 2008 – Sentenza Tar Liguria, n.1178 del 2012). Da ciò l’obbligo per i consigli di classe di riportare a verbale, in fase di monitoraggio del PDP, non genericamente gli strumenti e le misure adottate, ma l’applicazione effettiva di quanto stabilito e approvato.

“Per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni tempi più lunghi di quelli ordinari” (comma 11 art.11).

Tali decisioni andranno inseriti all’interno del piano didattico personalizzato.

L’utilizzazione di apparecchiature e di strumenti informatici può essere consentita solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte” (comma 11 art.11) .

Il legislatore specifica che l’utilizzo degli strumenti informatici da parte delle alunne e degli alunni non può essere improvvisato solo in occasione dell’esame, ma l’uso deve essere stato continuo anche durante le verifiche in corso d’anno o comunque detti strumenti informatici devono essere ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, dal che si ricava che la commissione d’esame sia tenuta a giustificarne l’utilizzo.

Per l’alunna o l’alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento preveda la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame, la sottocommissione stabilisce contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera” (comma 12 art.11).

La dispensa dalla prova scritta deve risultare dalla certificazione di DSA, lo stesso principio è espresso nell’art.6 del D.M. n.5669 del 2011. Al via quindi per il collegio dei docenti, stabilire in tempo utile, all’interno dei criteri e delle modalità da inserire nel Piano triennale dell’offerta formativa, anche quelli relativi alla valutazione generale degli alunni con DSA, comprendenti le fattispecie della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera o come vedremo più avanti, dall’esonero dell’insegnamento delle lingue straniere. I consigli di classe possono definire sulla base delle specifiche situazioni soggettive le modalità proprie di svolgimento della prova orale. La documentazione prodotta sarà poi utilizzata dalle sottocommissioni in sede di esame per stabilire le modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva appunto della prova scritta di lingua straniera.

Le modalità fanno parte integrante delle disposizioni valutative assunte dai consigli di classe, sempre coerenti con quelle deliberate dal Collegio dei docenti, nella considerazione della specifica valutazione adottata nell’ambito del piano didattico personalizzato predisposto per il singolo alunno.

Nel comma 12 dell’art.11 poiché si parla di dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, per il primo ciclo ciò implica stabilire per quale lingua sia predisposta la dispensa giacché si studiano due lingue (lingua inglese e seconda lingua comunitaria). La certificazione dell’alunno diventa un riferimento ineludibile.

In caso di particolare gravità del disturbo specifico di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunna o l’alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma” (comma 13 art.11)

Nel suddetto comma si afferma che in caso di gravità del disturbo specifico di apprendimento o qualora tali disturbi specifici coesistano insieme nella stessa persona anche con altri disturbi di sviluppo o patologie, in presenza quindi di comorbilità, è possibile chiedere l’esonero dall’insegnamento delle lingue straniere. Tuttavia la norma impone determinate procedure per poter ottenere l’esonero dalle lingue straniere ovvero la gravità del disturbo deve risultare dal certificato diagnostico, la richiesta deve essere presentata dalla famiglia, il consiglio di classe deve approvarla e in ultimo l’alunna o l’alunno deve seguire un percorso didattico personalizzato. Lo stesso principio è espresso nell’art.6 del decreto 5669. All’esame di Stato gli alunni sostengono prove differenziate, predisposte sulla base del percorso svolto che hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma.

Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all’articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all’articolo 7” (comma 14 art.11).

Altro adempimento per i Consigli di classe sarà predisporre la tipologia di strumenti compensativi che la scuola adotterà per le prove standardizzate opportunamente adattate alle specifiche situazioni soggettive e al piano didattico personalizzato predisposto.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove” (comma 15 art.11).

La stessa disposizione è contenuta nell’art.10 del DPR n.122 del 2009.

Adempimenti necessari

L’ampliamento delle indicazioni sulla valutazione degli alunni con DSA nel decreto 62 impone agli organi collegiali di rivedere anche i criteri e le modalità che andranno a confluire nel piano triennale dell’offerta formativa. Di conseguenza sarà necessario stabilire nelle sedi opportune (collegio dei docenti, consigli di classe e dipartimenti disciplinari):

  • le modalità di valutazione che consentano agli alunni con DSA di dimostrare il livello di apprendimento conseguito;
  • gli strumenti compensativi per i quali sarà consentito l’utilizzo
  • i contenuti orali sostitutivi della prova scritta di lingua straniera in presenza di dispensa dalla prova scritta
  • le attività che l’alunno svolgerà in caso di esonero dall’insegnamento delle lingue straniere, giacché la norma (comma 13 art.11) prevede che l’alunno segua un percorso didattico personalizzato.

Una stessa linea di azione e la piena condivisione collegiale sono passaggi dovuti per evitare il rischio di contenziosi che il non rispetto delle nuove disposizioni potrebbe generare.