Ultima modifica: 1 Novembre 2017
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Linee di Orientamento Cyberbullismo

Il Miur ha pubblicato le Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Cyberbullismo, così some previsto dalla legge n. 71/2017. 

Scarica il testo delle Linee di Orientamento

Nelle Linee vengono esemplificate le disposizioni introdotte dalla legge relativamente a: modalità di segnalazione di situazioni e/o comportamenti a rischio; nuovo sistema di Governance; azioni delle scuole rivolte agli studenti e alle loro famiglie; ruolo del dirigente scolastico e del docente referente; ammonimento.

Modalità di segnalazione di situazioni e/o comportamenti a rischio

Nel caso in cui un minore sia oggetto di atti di cyberbullismo, è prevista la richiesta di oscuramento, rimozione o blocco di qualsiasi dato personale del minore medesimo.

La richiesta è effettuata dal minore di quattordici anni o dal genitore o dall’esercente la responsabilità genitoriale e va inoltrata:

✓ al titolare del trattamento
✓ al gestore del sito internet
✓ al gestore del social media

Se i soggetti responsabili non comunicano di aver preso in carico la segnalazione entro 24 ore dal ricevimento della stessa, l’interessato può rivolgersi, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali.

Il Garante provvede entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta.

Altre modalità di segnalazione riguardano quelle, effettuate dalle scuole, di episodi di cyberbullismo e materiale pedopornografico on line.

I primi (episodi di cyberbullismo) vanno segnalati al servizio Helpline di Telefono Azzurro 1.96.96, una piattaforma integrata che si avvale di telefono, chat, sms, whatsapp e skype. Tali strumenti, leggiamo nelle Linee di Orientamento, sono adeguati ad aiutare i ragazzi e le ragazze a comunicare il proprio disagio.

Quanto alla segnalazione di materiale pedopornografico, va effettuata alla Hotline “Stop-It” di Save the Children. Attraverso procedure concordate, le segnalazioni sono poi trasmesse al Centro Nazionale per il Contrasto alla pedopornografia su Internet, istituito presso la Polizia Postale e delle Comunicazioni.

Il nuovo sistema di Governance

La legge ha introdotto un nuovo sistema di governance costituito dai seguenti attori:

  • Tavolo tecnico centrale (di prossima istituzione), di cui faranno parte
    istituzioni, associazioni, operatori di social networking e della rete internet;
  • Referenti delle istituzioni scolastiche;
  • Figure professionali, altri Enti e istituzioni deputati alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo (assistenti sociali, educatori, operatori della Giustizia minorile).

In attesa della costituzione del Tavolo tecnico centrale, l’azione di coordinamento continua ad essere svolta dagli UU.SS.RR.,  per il tramite degli Osservatori Regionali appositamente istituiti, e dalla rete locale dei Centri Territoriali.

Le azioni delle scuole rivolte agli studenti e alle loro famiglie

Le scuole hanno il compito di promuovere l’educazione all’uso consapevole della rete internet e l’educazione ai diritti e ai doveri legati all’utilizzo delle tecnologie informatiche.

La succitata educazione è trasversale e può concretizzarsi tramite appositi progetti, aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione ed elaborati singolarmente o in rete, in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.

Il dirigente scolastico garantisce la massima informazione alle famiglie relativamente a tutte le attività e iniziative intraprese, anche attraverso un’apposita sezione nel sito web della scuola.

Le novità introdotte dalla legge e i compiti affidati dalla stessa alle scuole comportano delle modifiche al Regolamento di Istituto e al Patto di Educativo Corresponsabilità, di cui al DPR n. 249/1998 (rispettivamente articolo 4 comma 1e articolo 5-bis ). Tali documenti (Regolamento e Patto) vanno integrati con specifici riferimenti a comportamenti di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari. Queste ultime devono essere proporzionate alla gravità degli atti compiuti.

 Il ruolo del dirigente scolastico 

Il dirigente scolastico deve informare tempestivamente, qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo che non si configurino come reato, i genitori del minore coinvolto (o chi ne esercita la responsabilità genitoriale o i tutori).

Il dirigente attiva, nei confronti dello studente che ha commesso atti di cyberbullismo, azioni non di carattere punitivo ma educativo.

Il dirigente garantisce, come suddetto, l’informazione delle iniziative intraprese e delle attività svolte.

Il ruolo del docente referente

La legge prevede la figura di un coordinatore delle iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo messe in atto dalla scuola. Tale figura è il referente di Istituto, come leggiamo nell’articolo 4 comma 3 della legge:

“Ogni istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo …”

Il referente ha il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo. A tal fine, può avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile del territorio.

Il docente referente, considerati i compiti da svolgere, potrà svolgere un importante compito di supporto al dirigente scolastico per la revisione/stesura di Regolamenti (Regolamento d’istituto), atti e documenti (PTOF, PdM, Rav).

Nelle Linee si sottolinea che al dirigente scolastico e al docente referente non sono attribuite nuove responsabilità o ulteriori compiti, se non quelli di raccogliere e diffondere le buone pratiche educative, organizzative e azioni di monitoraggio, favorendo così l’elaborazione di un modello di epolicy d’istituto.

Il Miur, al fine di fornire strumenti utili per conoscere e attivare azioni di contrasto al fenomeno a tutti i soggetti coinvolti, elaborerà una piattaforma per la formazione dei docenti referenti, che si aggiungerà alle azioni che saranno poste in essere dal Piano Integrato previsto dalla legge.

Nuovi strumenti introdotti dalla L. 71/2017: l’ammonimento

L’ammonimento è uno strumento di prevenzione, volto ad evitare il coinvolgimento del minore, sia quale autore del reato sia quale vittima, in procedimenti penali.

L’istanza di ammonimento nei confronti del minore
ultra-quattordicenne, autore di atti di cyberbullismo, va rivolta  al Questore.

E’ possibile ricorrere all’ammonimento soltanto nel caso in cui non vi siano reati perseguibili d’ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria (reato depenalizzato), diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali, commessi mediante la rete Internet nei confronti di un  altro minorenne.

La richiesta può essere presentata ad un qualsiasi ufficio di Polizia e deve contenere una dettagliata descrizione dei fatti, delle persone a qualunque titolo coinvolte ed eventuali allegati comprovanti quanto esposto.

Se l’istanza è ritenuta fondata, anche a seguito di approfondimenti investigativi, il Questore convoca il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale; procede quindi ad ammonire  oralmente il minore, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che varieranno in base ai casi.

Gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età.