Ultima modifica: 31 Marzo 2018
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Il docente di sostegno non è obbligato ad accompagnare in gita l’alunno disabile

Stiamo per entrare nel vivo delle gite scolastiche e arrivano puntuali i quesiti da parte dei lettori che vorrebbero fare luce su alcuni aspetti dei loro obblighi. Fra questi, prendiamo la domanda di un’insegnante di sostegno, che si chiede se, nel caso di partecipazione del proprio alunno disabile, è obbligatoria la sua presenza.

L’autonomia delle scuole

Intanto bisogna ricordare che i regolamenti alle visite guidate o ai viaggi d’istruzione degli Istituti scolastici sono autonomamente normati dai consigli d’Istituto, ascoltati ovviamente i pareri dei Collegi docenti, in tali regolamenti è di prassi riconfermato il comma 3 dell’art.8 della Circolare Ministeriale n.291 del 14 ottobre 1992.

In seconda battuta, bisogna anche sottolineare che nel momento in cui la scuola decide di organizzare un viaggio di istruzione, o altra iniziativa, per una o più classi, è bene tener conto di tutte le esigenze: di quelle didattiche, innanzitutto, ma poi anche dei costi, della sicurezza, dei tempi e delle distanze. Nel caso in cui ci siano alunni disabili, si progetterà il viaggio in modo che anche loro possano partecipare tranquillamente.

 A tal proposito non esiste alcuna norma specifica che prescrive come accudire lo studente con disabilità o da chi deve sorvegliarlo: la scuola, nella sua autonomia, predisporrà le misure più idonee per consentire all’alunno di partecipare a questa esperienza senza eccessivi rischi o disagi.

Nessun obbligo di accompagnamento per i docenti di sostegno

E qui si entra nel vivo della vicenda: in caso di partecipazione dell’alunno disabile, l’insegnante di sostegno sarà obbligata a partecipare e accompagnare il proprio alunno? La risposta è no. Infatti, la sorveglianza potrà essere affidata all’insegnante di sostegno ma non necessariamente e quindi potrebbe essere designato anche un altro docenteo un operatore di assistenza, un collaboratore scolastico, un compagno (nelle scuole superiori), un parente o ad altre figure, professionali o volontarie, ritenute idonee e, ovviamente, disponibili. Tale figura, dovrà pertanto essere nota e predisposta dalla scuola in via preliminare in modo da organizzare le uscite didattiche o gli eventi extrascolastici tenendo conto anche di queste necessità.

E’ vero che nella maggior parte dei casi, il docente di sostegno dà la propria disponibilità per accompagnare l’alunno con disabilità, ma ciò non toglie che non esiste alcun obbligo, ma solo di una scelta individuale.

In caso di disabilità grave?

Nel caso di disabilità grave, è opportuno “invitare” alla gita o viaggio di istruzione un assistente all’autonomia.

Invito che viene sempre dalle stesse famiglie, che già dispongono, nella maggior parte delle volte, di assistenti capaci e formati che conoscono perfettamente lo studente. In tal caso, potrebbero diventare un utile supporto per il docente designato all’accompagnamento dell’alunno H.