Alunni stranieri
- Alunni con cittadinanza non italiana
- Alunni con ambiente familiare non italofono
- Minori non accompagnati
- Alunni figli di coppie miste
- Alunni arrivati per adozione internazionale
- Alunni rom, sinti e camminanti
La normativa fornisce criteri relativi all’obbligo di istruzione e all’iscrizione scolastica dei minori con cittadinanza non italiana, nonché alla loro assegnazione alle classi.
È bene considerare che, in base a tale norma, i minori stranieri, indipendentemente dalla regolarità della loro posizione, hanno diritto di accedere all’istruzione fornita dalle scuole italiane e al conseguente obbligo delle stesse di accoglierli.
L’iscrizione può avvenire anche in corso d’anno.
Normalmente gli alunni stranieri soggetti all’obbligo di istruzione sono iscritti d’ufficio alla classe corrispondente alla loro età anagrafica.
I collegi dei docenti possono definire, comunque, le modalità generali dell’assegnazione dell’alunno straniero alla classe inferiore o superiore a quella corrispondente all’età, tenendo conto dei seguenti criteri:
– ordinamento scolastico del Paese di provenienza;
– accertamento delle competenze, abilità e livelli di preparazione possedute;
– corso di studi eventualmente seguito;
– titolo di studio eventualmente posseduto, accompagnato da traduzione in lingua italiana, ecc..