Ultima modifica: 28 Febbraio 2018
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Vaccini, indicazioni Miur-Ministero Salute a.s. 2017/18. Alunni infanzia non in regola non possono frequentare

Il Miur, insieme al Ministero della Salute hanno diramato una nota al fine di fornire indicazioni in merito all’obbligo vaccinale (per i minori da 0 a 16 anni) e all’iscrizione a scuola per l’anno scolastico 2018/19, precisando anche gli adempimenti delle scuole per il corrente anno scolastico. 

Per le iscrizioni relative al prossimo anno, vengono confermate le nostre anticipazioni fornite in Iscrizioni 2018/19, obbligo vaccinale: cosa fa la scuola e cosa i genitori

ANTICIPO PROCEDURA SEMPLIFICATA

In premessa, si ricorda che la novità introdotta dal  decreto fiscale (articolo 18 ter decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172), permette di anticipare la la procedura semplificata, prevista a partire dal 2019/2020 dalla legge n. 173/2017,  ma soltanto in quelle Regioni in cui sia stata già istituita l’Anagrafe Vaccinale.

Evidenziamo che il suddetto articolo 18 ter del decreto fiscale prevede la possibilità di applicare, sempre nelle Regioni con l’Anagrafe vaccinale già costituita, nel corrente scolastico

Vediamo in questa scheda gli adempimenti previsti per il corrente anno scolastico.

ADEMPIMENTI ANNO SCOLASTICO 2017/18

Le famiglie, che hanno presentato a scuola la dichiarazione sostitutiva, devono presentare entro il 10 marzo: la documentazione attestante la vaccinazione (o l’esonero o il differimento) o la copia del libretto vaccinale timbrato dall’ASL o l’attestazione da parte dell’ASL.

In alternativa alla documentazione succitata, si può presentare la formale richiesta presentata all’ASL per le vaccinazioni, attestante che il vaccino deve essere ancora fatto ed è stato prenotato per una data successiva al 10 marzo. In tal caso, la famiglia, non appena effettuata la vaccinazione, lo comunicherà a scuola.

SCUOLA DELL’INFANZIA E SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA

Le vaccinazioni, per la scuola dell’infanzia e i servizi educativi per l’infanzia, costituiscono requisito d’accesso, per cui se, entro la data del 10 marzo 2018, i genitori non presentano la documentazione suddetta, i figli non potranno più frequentare la scuola.

Sarà il dirigente scolastico o il responsabile del servizio educativo a comunicare formalmente il diniego di accesso a scuola dei bambini, motivandolo adeguatamente.

ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA O SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA DOPO IL 10 MARZO

Nel caso di iscrizioni (per il corrente anno scolastico) alla scuola dell’infanzia o ai servizi educativi per l’infanzia, dopo il 10 marzo, il bambino potrà accedere a scuola o al servizio solo dopo che la famiglia abbia presentato la documentazione attestante l’assolvimento dell’obbligo vaccinale.

SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA E CENTRI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Se i genitori degli alunni frequentanti le scuole primarie secondarie non presentano la documentazione suddetta, entro il 10 marzo, il dirigente scolastico lo segnalerà all’ASL territorialmente competente, entro i successivi 10 giorni.

La ASL avvierà la procedura per il recupero dell’inadempimento. Se tale procedura non dovesse andare a buon fine, le famiglie andranno incontro ad una multa da 100 a 500 euro.

PROCEDURA SEMPLIFICATA PER IL CORRENTE ANNO SCOLASTICO

Come detto all’inizio, il decreto fiscale prevede la possibilità di applicare la procedura semplificata, sin dal corrente anno scolastico, nelle regioni in cui è stata già istituita l’anagrafe vaccinale. Vediamo come.

Nella nota si evidenzia che la procedura avverrà secondo le modalità che hanno ricevuto il parere favorevole del Garante per la Privacy.

I dirigenti scolastici inviano all’ASL, entro il 2 marzo 2018, l’elenco degli iscritti nell’a.s. 2017/18.

L’ASL, entro il 10 marzo 20018, restituisce alla scuola gli elenchi con l’indicazione della situazione vaccinale degli alunni.

I dirigenti scolastici, poi:

  • entro il 20 marzo 2018, inviteranno per iscritto i genitori degli alunni non in regola a presentare la documentazione attestante l’effettuazione della vaccinazione o l’esonero o il differimento o la copia della richiesta di vaccinazione all’ASL;
  • entro il 30 aprile, trasmetteranno la documentazione presentata dai genitori o il mancato deposito.

L’ALS, per le famiglie inadempienti, avvierà la succitata procedura di recupero.

Gli alunni della scuola dell’infanzia e dei servizi educativi non in regola, al termine della suddetta procedura, non potranno più frequentare. Sarà il dirigente a darne formale comunicazione.

Nelle Regioni, dove sono già istituite le Anagrafi vaccinali ma che non intendono avvalersi della procedura semplificata, i genitori sono tenuti a presentare la documentazione entro il 10 marzo 2018 (secondo quanto descritto sopra).

DECADENZA DALL’ISCRIZIONE

Nella nota si evidenzia che l’anticipo della procedura semplificata, non comporta la misura della decadenza prevista dall’iscrizione.

Nota 467/2018